Nell’ambito della cessione del credito sono ravvisabili, a carico del cedente, l’obbligo di consegnare al cessionario i documenti probatori del credito e gli “obblighi di garanzia” che consistono nella garanzia dell’esistenza del credito e nella garanzia della solvibilità del debitore.
- La consegna dei documenti comprovanti il credito.
A seguito del perfezionamento della cessione del credito, il cedente è tenuto a consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso. Detto obbligo è sancito dall’art. 1262, 1° comma, c.c. che si riferisce non tanto al momento conclusivo della cessione, quanto alla sua fase “esecutiva”, relativa, quindi, alla condotta che deve essere tenuta in forza dell’accordo già raggiunto fra cedente e cessionario. L’art. 1262, 1° comma c.c., così, introduce una specificazione che avrebbe potuto essere desunta anche applicando il principio generale che impone alle parti di un rapporto obbligatorio di comportarsi seguendo le regole di correttezza e buona fede. Da tali regole, infatti, si deduce che il cedente deve comportarsi in modo da agevolare la posizione del cessionario anche collaborando alla realizzazione del suo diritto mediante la consegna dei documenti sui quali lo stesso si fonda.
Anche se l’art. 1262, 1° comma c.c. non specifica nulla al riguardo, è possibile affermare che il cedente possa sempre adempiere all’obbligo di cui si discute consegnando al cessionario una copia autentica dei documenti, in quanto detta copia autentica è comunque idonea ai fini dell’esercizio del diritto di credito.
La previsione di consegnare una copia autentica è, invece, contemplata dall’art. 1262, 2° comma, c.c. nel caso di cessione parziale del credito. Si tratta di una soluzione necessaria qualora il credito sia ceduto solo parzialmente, dal momento che, in tal caso, la documentazione essenziale per l’esercizio del credito occorre, contemporaneamente, al cedente ed al cessionario.
Si evidenzia che, se si tratta di atti pubblici o registrati, il cessionario può sempre ottenerne copia autentica.
Nel caso in cui il debitore sia la Pubblica Amministrazione, la giurisprudenza, ha avuto modo di affermare che il creditore cessionario è legittimato, ai sensi degli artt. 22 e seguenti L. 07.08.1990, n. 241 (ora con le modifiche di cui alla L. 03.08.1999, n. 265 e L. 11.02.2005, n. 15), a chiedere copia dei documenti probatori del credito stesso.
Un’autorevole dottrina, in relazione all’obbligo di consegna dei documenti probatori, distingue fra documenti necessari o non necessari per l’esercizio del diritto.
In particolare, nel caso di “documenti probatori che, pur potendo agevolare la posizione del cessionario, non sono ordinariamente necessari per l’esercizio del diritto” vi sarebbe un obbligo di consegna limitato ai documenti che sono in possesso del cedente. Qualora non fossero nella sua disponibilità, il cedente non sarebbe tenuto a procurarli al cessionario.
Invece, se “il documento è creato come normale strumento di esercizio del diritto”, vi sarebbe l’obbligo del cedente di consegnarlo al cessionario anche qualora non ne abbia il possesso.
Si tratta di un’interpretazione che sembra forzare la lettera della legge che parla in generale di documenti probatori del credito senza introdurre alcuna distinzione. Inoltre, anche se un documento non risulta “ordinariamente” necessario per la realizzazione del diritto, pare corretto ritenere che il cedente debba comunque attivarsi per procurarlo al cessionario, adempiendo, così, al generale dovere di collaborazione
derivante dalle regole di correttezza e buona fede che attengono ad ogni rapporto obbligatorio.
La distinzione fra documenti necessari e non necessari per l’esercizio del diritto, comunque, deve essere valutata caso per caso, anche tenendo conto degli altri mezzi a disposizione del cessionario per adempiere al proprio onere della prova relativamente al diritto di credito che gli è stato ceduto e che intende azionare.
Si tratta di una valutazione che permette anche di apprezzare l’interesse del cessionario alla consegna dei documenti probatori e che, pertanto, consente di determinare l’importanza dell’inadempimento del cedente che omette detta consegna.
Pertanto, la distinzione fra documenti necessari e non necessari per l’esercizio del credito, vale piuttosto per stabilire le conseguenze dell’inadempimento dell’obbligo di consegna da parte del cedente. Così, se si tratta di documenti non necessari per l’esercizio del credito, la mancata consegna potrebbe rappresentare un inadempimento di scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse del cessionario e, pertanto, tale da non poter legittimare la risoluzione del contratto di cessione ex art. 1455 c.c.. Invece, se si tratta di documenti indispensabili per l’attuazione del diritto del cessionario, la mancata consegna integrerebbe un’inadempienza non di scarsa importanza e tale, quindi, da giustificare la risoluzione del contratto di cessione del credito.
Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per il cessionario di chiedere il risarcimento del danno nei confronti del cedente inadempiente.
Inoltre, quando la consegna dei documenti diventa impossibile per causa non imputabile al cedente, deve ritenersi applicabile la disciplina dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione sia per quanto riguarda la liberazione del cedente ex art. 1256 c.c., sia per quanto concerne i rimedi previsti per la controparte (cessionario) ex artt. 1463 ss. c.c.. Infatti, anche se, come sopra detto, la consegna dei documenti probatori attiene non tanto al momento conclusivo della cessione, quanto alla sua fase “esecutiva”, si tratta comunque di un obbligo che discende direttamente dalla cessione.
L’inosservanza, da parte del cedente, dell’obbligo di consegnare i documenti costituisce un’inadempienza che, però, non può essere fatta valere dal cessionario se il credito gli è stato in ogni caso pagato.
- La garanzia dell’esistenza del credito.
L’obbligo di garantire l’esistenza del credito al tempo della cessione è posto a carico del cedente, nella cessione a titolo oneroso, dall’art. 1266, 1° comma, 1° periodo, c.c..
A differenza della garanzia di cui all’art. 1267 c.c., la garanzia contemplata dall’art. 1266 c.c. (pro soluto) ha, quindi, un fondamento legale.
E’ la garanzia della c.d. veritas nominis che si concretizza nell’obbligo di far conseguire al cessionario la titolarità del credito ceduto.
In particolare, affinché la titolarità del credito sia trasferita al cessionario, occorre che il cedente alieni un credito proprio ed effettivamente esistente.
Il cedente trasferisce un credito che non gli appartiene, quando il diritto di credito sussiste, ma il titolare è un altro soggetto. In tal caso occorre valutare la disciplina applicabile anche con riferimento al tipo contrattuale che possa assumere rilevanza nel caso specifico. Trattandosi di cessione a titolo oneroso, trova applicazione, accanto alla disciplina della cessione, anche quella della vendita e, in particolare, nel caso specifico, gli artt. 1478 e 1479 c.c. sulla vendita di cosa altrui. Pertanto, in applicazione di tali norme, il cedente che ha trasferito come proprio un credito non suo, è tenuto a procurarne il passaggio al cessionario che ne acquista la titolarità se e quando il cedente lo acquista dal titolare effettivo. In difetto, il cessionario può chiedere la risoluzione del contratto con la restituzione del
prezzo pagato, il rimborso delle spese e dei pagamenti legittimamente fatti per il contratto e salvo il risarcimento dei danni.
Il cedente trasferisce un credito che non esiste, sia se il titolo su cui dovrebbe fondarsi è inesistente o presenta una causa di nullità, sia se il credito, esistente prima della cessione, risulta estinto, per una causa sopravvenuta, quando si perfeziona la cessione stessa.
La lettera dell’art. 1266 c.c. delimita la garanzia dell’esistenza del credito “al tempo della cessione”.
Riferendosi a tale disposizione, parte della dottrina individua il “tempo della cessione” come “limite temporale alla responsabilità del cedente” e, quindi, ritiene che “il credito estinguibile ma non estinto (si pensi alla prescrittibilità) o il credito estinto successivamente al tempo della cessione” non si possa considerare, “ai fini della garanzia in esame, un credito inesistente al momento della cessione”. Nel caso del contratto di cessione annullabile, pertanto, tale dottrina evidenzia che tale contratto “finché non viene annullato produce i suoi effetti; se annullato, l’effetto prodotto non viene eliminato retroattivamente, sì che il credito da esso prodotto e ceduto prima del suo annullamento – anche quando la ragione dell’annullabilità è anteriore alla cessione – si deve considerare a tutti gli effetti esistente al tempo della cessione”. Secondo tale dottrina, in tali casi, non è applicabile la garanzia dell’esistenza del credito, ma occorre, piuttosto, “invocare il non adempimento e quindi la risoluzione o per colpa, o per impossibilità non imputabile secondo i principi generali”.
Si è osservato che la tesi sostenuta dalla dottrina sopra ricordata non tutela completamente il cessionario dal momento che fonda l’obbligazione risarcitoria sull’art. 1338 c.c. e, quindi, su un comportamento colposo del cedente, dal quale invece prescinde, per il suo carattere di obbligazione di
garanzia, l’art. 1266 c.c.. L’obbligazione di garanzia, peraltro, determinando l’assunzione di un rischio, non consente di invocare la prova liberatoria ex art. 1218 c.c..
Altra parte della dottrina, invece, ritiene che vi sia responsabilità del cedente anche quando il cessionario, conseguita la titolarità del credito ceduto, la perda per fatto del cedente. Questo in quanto, la formula “al tempo della cessione” significherebbe “che il cedente non risponde per fatti estintivi posteriori al trasferimento, ma sempreché, come si avverte nel testo, non siano imputabili al cedente medesimo, costituendo allora fatti di inadempimento”.
Tale dottrina si riferisce, evidentemente, al testo di cui al 2° periodo del 1° comma dell’art. 1266 c.c., a mente del quale “la garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio”.
Pertanto, qualora dopo la cessione si verifichi l’estinzione del credito per annullamento, risoluzione o rescissione del contratto o per altra causa imputabile al cedente, la dottrina da ultimo citata ritiene comunque applicabile la garanzia dell’esistenza del credito.
Occorre notare, a mio parere, che una corretta interpretazione sistematica impone di considerare i due periodi dell’art. 1266, 1° comma c.c. in relazione l’uno all’altro.
Pertanto, considerando che il secondo periodo espressamente prevede che “il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio”, è possibile ritenere che la garanzia di cui al primo periodo si estenda anche ai fatti successivi al momento traslativo del credito, purché imputabili al cedente.
Il secondo periodo dell’art. 1266, 1° comma c.c., infatti, pur consentendo di escludere la garanzia dell’esistenza del credito in forza di accordo fra cedente e cessionario, prevede che il cedente è sempre responsabile per ogni atto dispositivo dallo stesso compiuto o, comunque, riconducibile alla sua sfera giuridica.
L’art. 1266, 2° comma, c.c. contempla il caso della cessione a titolo gratuito e stabilisce che il cedente è tenuto a garantire l’esistenza del credito nei casi in cui la legge prevede la garanzia per l’evizione a carico del donante. E’, quindi, evidente il richiamo all’art. 797 c.c..
Si ritiene che la garanzia per l’esistenza abbia natura risarcitoria: il cedente è tenuto a risarcire il danno subito dal cessionario, corrispondente all’ammontare del credito che doveva essere acquistato. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di sviluppare tale principio nel senso che “… nel caso di cessione di un credito pecuniario, l’obbligazione di garanzia, consistendo nel dovere di corrispondere al cessionario, indipendentemente da colpa o dolo, l’ammontare di cui non ha acquistato il credito mediante il contratto di cessione, ha identica natura di debito di valuta, produttivo dell’obbligo risarcitorio relativo agli interessi ed, eventualmente, al danno maggiore ex art. 1224 c.c. solo dal giorno della mora, che non si determina ex se in dipendenza della situazione di inesistenza, parziale o totale, del credito, bensì dell’ordine di pagamento rivolto dal creditore ai sensi dell’art. 1183, 1° comma, c.c. e, pertanto, solo dall’intimazione fatta per iscritto (nella specie, con la notifica della citazione a giudizio)”.
- La garanzia della solvibilità del debitore.
Se la garanzia dell’esistenza del credito discende ex lege, non altrettanto può dirsi per la garanzia della solvenza (pro solvendo) del debitore ceduto. Tale principio è sancito nell’art. 1267, 1° comma, 1° periodo, c.c. che, escludendo espressamente la possibilità di chiamare il cedente a rispondere della solvenza del debitore, introduce una sorta di rischio del cessionario, rischio connaturato all’assunzione della posizione di creditore e, quindi, del relativo pericolo di non ottenere la prestazione dovuta.
L’art. 1267, 1° comma, 2° periodo, c.c., tuttavia, consente l’assunzione negoziale della garanzia della solvenza del debitore ceduto a carico del cedente. La garanzia della solvenza ha, pertanto, natura convenzionale.
Il cedente che ha assunto la garanzia della solvenza, comunque, risponde nei limiti di quanto ha ricevuto.
Pertanto, il diritto del cessionario, che ha ottenuto l’assunzione della garanzia della solvenza del debitore ceduto da parte del cedente, è limitato al recupero del corrispettivo della cessione e non dell’intero credito trasferito. Una parte della dottrina identifica la garanzia della solvenza con una “clausola risolutiva implicita” evidenziando che la risoluzione si verifica di diritto appena il cessionario dichiara al cedente che intende avvalersi di detta clausola, sussistendo sia l’insolvenza del debitore ceduto, sia la mancanza di negligenza del cessionario nell’assumere le necessarie iniziative per recuperare il credito (considerati – l’insolvenza e la mancata negligenza – , quindi, come i presupposti della garanzia). Pur trattandosi di una clausola risolutiva implicita, si verifica, comunque, l’applicazione di parte della disciplina della clausola risolutiva espressa, in particolare dell’art. 1456, 2° comma, c.c.. Un’altra parte della dottrina ritiene che il potere del cessionario di recuperare il corrispettivo della cessione sia un diritto potestativo. Infine, si nota che, qualora ricorra una cessione a titolo gratuito, la garanzia della solvenza consente al cessionario di recuperare “il valore economico della prestazione inadempiuta”.
L’art. 1267, 1° comma, 2° periodo, c.c., poi, prevede che il cedente deve corrispondere gli interessi, rimborsare al cessionario le spese della cessione e quelle sostenute per l’escussione del debitore, risarcire i danni.
L’art. 1267, 1° comma, c.c. termina prevedendo l’inefficacia di ogni patto diretto a superare i limiti prima indicati. Pertanto, a parte quanto precisato dall’art. 1267, 1° comma, 2° periodo, c.c., non è valido l’accordo con cui il cedente si obbliga a corrispondere al cessionario un importo superiore a quanto ricevuto come corrispettivo della cessione. La finalità della disposizione, di cui deve ritenersi la natura imperativa, è di tutelare il cedente dal pericolo di dover restituire quanto ricevuto per la cessione con un aumento pregiudizievole per i propri interessi.
Il cedente che ha prestato la garanzia della solvenza è tutelato anche dal pericolo derivante dal comportamento del cessionario inerte a far valere le proprie ragioni creditorie verso il debitore ceduto.
Tale tutela è data dall’art. 1267, 2° comma, c.c. che determina il venir meno della garanzia della solvenza qualora il cessionario non si adoperi diligentemente per far valere le proprie pretese. Tale norma introduce, così, una condizione risolutiva ex lege. Pertanto, se la cessione del credito è pattuita pro solvendo, la garanzia della solvenza prestata dal cedente è condizionata alla dimostrazione, da parte del cessionario, di aver adempiuto l’onere di assunzione delle normali iniziative giudiziali e stragiudiziali per soddisfare il credito ceduto. A sua volta, sarà onere del cedente, richiesto della garanzia da parte del cessionario, provare il fatto impeditivo della rilevanza causale della negligenza del cessionario medesimo rispetto alla mancata realizzazione del credito. Si ritiene che, su accordo delle pari, si possa escludere l’onere del cessionario di agire contro il ceduto in via esecutiva e si possa consentire allo stesso cessionario, così, di avvalersi della garanzia della solvenza dopo aver richiesto infruttuosamente il pagamento al debitore ceduto.
L’art. 1198 c.c. introduce la figura della cessione del credito in luogo dell’adempimento, che si presenta quale particolare ipotesi di prestazione in luogo dell’adempimento. La cessione del credito in luogo dell’adempimento si caratterizza in quanto il cedente è debitore del cessionario.
L’art. 1198, 1° comma, c.c., norma sicuramente derogabile, consente al cessionario di conservare il proprio credito nei confronti del cedente ed acquistare, nel contempo, un nuovo credito verso il debitore ceduto. E’ espressamente prevista l’applicazione dell’art. 1267, 2° comma, c.c., relativo alla cessione pro solvendo.